Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 26
12 / 70In vigore dal 15 lug 1942
La segreteria della Commissione di disciplina deve dare avviso alla Direzione generale dei servizi antincendi e all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma dell'.
La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuto la relativa comunicazione, se egli risieda nella Capitale, o prima di quindici giorni se risieda altrove.
Il direttore generale dei Servizi antincendi, o un suo delegato, interviene a detta trattazione, quale relatore senza voto.
L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-26