Art. 26
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 26

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In vigore dal 15 lug 1942
La segreteria della Commissione di disciplina deve dare avviso alla Direzione generale dei servizi antincendi e all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma dell'. La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuto la relativa comunicazione, se egli risieda nella Capitale, o prima di quindici giorni se risieda altrove. Il direttore generale dei Servizi antincendi, o un suo delegato, interviene a detta trattazione, quale relatore senza voto. L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.
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