Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 28

In vigore dal 15 lug 1942
Il provvedimento col quale si infligge una punizione a seguito di proposta della Commissione di disciplina, è adottato con decreto Ministeriale, anche quando trattisi di punizione inferiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio. È pure dichiarato con decreto Ministeriale il proscioglimento dell'ufficiale, quando dal procedimento risulti l'insussistenza degli addebiti. Il provvedimento di punizione, adottato con decreto del Ministro, è definitivo. Esso deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-28

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