Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 28
14 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Il provvedimento col quale si infligge una punizione a seguito di proposta della Commissione di disciplina, è adottato con decreto Ministeriale, anche quando trattisi di punizione inferiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio.
È pure dichiarato con decreto Ministeriale il proscioglimento dell'ufficiale, quando dal procedimento risulti l'insussistenza degli addebiti.
Il provvedimento di punizione, adottato con decreto del Ministro, è definitivo.
Esso deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.
Storico versioni
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