Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 33

In vigore dal 15 lug 1942
Dopo trascorsi due anni almeno dalla data dell'atto con cui fu disposta l'applicazione della punizione e sempre che l'ufficiale abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa, ma soltanto nei riguardi delle qualifiche ottenute dall'ufficiale dopo la punizione, le quali possono essere, pertanto, modificate dal Consiglio di amministrazione, qualora riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole l'ufficiale di qualifica migliore. Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale motivato, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-33

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Art. 33 Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo