Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo III›Capo I
Art. 35
In vigore dal 15 lug 1942
La riduzione dello stipendio o paga di cui al n. 1 del precedente articolo è inflitta dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.
Le punizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 sono inflitte dal Prefetto, previo parere della Commissione di disciplina.
La punizione di competenza del comandante del Corpo può essere inflitta dal comandante delle Scuole nonché dagli ispettori superiori del Ruolo tecnico dei Servizi antincendi.
All'atto dell'applicazione delle punizioni da parte dei funzionari di cui al precedente comma, gli stessi dovranno darne immediata comunicazione al comandante del Corpo e, per conoscenza, al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-35