Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo III›Capo I
Art. 38
In vigore dal 15 lug 1942
Alla moglie ed ai figli minorenni del maresciallo sospeso può essere concesso, con decreto del Prefetto, e per la durata della sospensione, un assegno alimentare, non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo e l'indennità di servizio speciale.
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