Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo III›Capo I
Art. 41
In vigore dal 15 lug 1942
È punito con l'espulsione il dipendente che si rende colpevole delle seguenti mancanze, indipendentemente da ogni azione penale:
1° le ulteriori mancanze che dimostrino incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio;
2° la mancanza all'onore ed al decoro, quando sia accompagnata da pubblicità, scandalo, da altre conseguenze dannose al servizio ed al prestigio del Corpo;
3° l'appropriazione di qualunque somma, la vendita o il pegno di qualunque oggetto affidato;
4° la violazione del segreto in affari di servizio quando ne siano derivate conseguenze dannose;
5° l'insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto;
6° il dar prova di viltà in servizio;
7° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze;
8° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi;
9° le tresche scandalose abituali;
10° l'istigazione all'insubordinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-41