Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo IIICapo I

Art. 41

In vigore dal 15 lug 1942
È punito con l'espulsione il dipendente che si rende colpevole delle seguenti mancanze, indipendentemente da ogni azione penale: 1° le ulteriori mancanze che dimostrino incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio; 2° la mancanza all'onore ed al decoro, quando sia accompagnata da pubblicità, scandalo, da altre conseguenze dannose al servizio ed al prestigio del Corpo; 3° l'appropriazione di qualunque somma, la vendita o il pegno di qualunque oggetto affidato; 4° la violazione del segreto in affari di servizio quando ne siano derivate conseguenze dannose; 5° l'insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto; 6° il dar prova di viltà in servizio; 7° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze; 8° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi; 9° le tresche scandalose abituali; 10° l'istigazione all'insubordinazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-41

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