Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 45

In vigore dal 15 lug 1942
Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti del procedimento disciplinare che lo riguardano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-45

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