Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 50

In vigore dal 15 lug 1942
Al sottufficiale, vigile scelto o vigile già punito ed a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui, ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata. Qualora venga prosciolto, o ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti gli stipendi o paghe non percepiti, salvo deduzione di quanto sia stato corrisposto alla moglie ed ai figli a titolo di assegno alimentare. Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo