Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 48

In vigore dal 15 lug 1942
Il provvedimento col quale si infligge al sottufficiale, vigile scelto o vigile una delle punizioni di cui agli , è adottato con decreto del Prefetto. È pure dichiarato con decreto del Prefetto il proscioglimento dell'incolpato quando dal procedimento risulti la insussistenza degli addebiti. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data. Un esemplare del provvedimento e del parere espresso dalla Commissione di disciplina sarà, in ogni caso, dal Prefetto, inviato al Ministero dell'interno, con copia degli atti relativi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-48

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Art. 48 Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo