Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 52
In vigore dal 15 lug 1942
Qualora il fatto addebitato al sottufficiale, vigile scelto o vigile abbia dato luogo a denuncia all'Autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'espletamento di quello giudiziario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-52