Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 54
In vigore dal 15 lug 1942
Contro qualsiasi punizione è ammesso ricorso in via gerarchica.
Contro le punizioni inflitte dal Prefetto è ammesso ricorso al Ministero entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato ne ha avuta comunicazione.
Contro le altre punizioni, se inflitte dal comandante del Corpo, è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di cui al comma precedente, se invece inflitte da altri superiori del punito è ammesso ricorso al comandante del Corpo.
I provvedimenti del Prefetto e del comandante del Corpo, relativi alle punizioni di cui al comma precedente, sono definitivi.
Storico versioni
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