Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 54

In vigore dal 15 lug 1942
Contro qualsiasi punizione è ammesso ricorso in via gerarchica. Contro le punizioni inflitte dal Prefetto è ammesso ricorso al Ministero entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato ne ha avuta comunicazione. Contro le altre punizioni, se inflitte dal comandante del Corpo, è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di cui al comma precedente, se invece inflitte da altri superiori del punito è ammesso ricorso al comandante del Corpo. I provvedimenti del Prefetto e del comandante del Corpo, relativi alle punizioni di cui al comma precedente, sono definitivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-54

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Art. 54 Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo