Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 49

In vigore dal 15 lug 1942
Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da far presumere la colpa del sottufficiale, vigile scelto o vigile, in caso di avvenuto proscioglimento, o comunque, una maggiore colpa. Il procedimento può anche essere riaperto se il sottufficiale, vigile scelto o vigile, cui fu inflitta una punizione superiore al rimprovero solenne, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito. La riapertura è decisa dal Prefetto, previo benestare del Ministero dell'interno. Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti ordinati dal Prefetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo