Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 49
In vigore dal 15 lug 1942
Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da far presumere la colpa del sottufficiale, vigile scelto o vigile, in caso di avvenuto proscioglimento, o comunque, una maggiore colpa.
Il procedimento può anche essere riaperto se il sottufficiale, vigile scelto o vigile, cui fu inflitta una punizione superiore al rimprovero solenne, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.
La riapertura è decisa dal Prefetto, previo benestare del Ministero dell'interno.
Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti ordinati dal Prefetto.
Storico versioni
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