Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 53
In vigore dal 15 lug 1942
Allorchè un sottufficiale, vigile scelto o vigile è aggregato o comandato presso altro Corpo, i poteri disciplinari verso il medesimo sono deferiti al Prefetto della provincia ove ha sede il predetto Corpo, al comandante dello stesso ed agli altri superiori del sottufficiale, vigile scelto o vigile, limitatamente alle mancanze commesse nella nuova sede.
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