Art. 53
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 53

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In vigore dal 15 lug 1942
Allorchè un sottufficiale, vigile scelto o vigile è aggregato o comandato presso altro Corpo, i poteri disciplinari verso il medesimo sono deferiti al Prefetto della provincia ove ha sede il predetto Corpo, al comandante dello stesso ed agli altri superiori del sottufficiale, vigile scelto o vigile, limitatamente alle mancanze commesse nella nuova sede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-53