Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 51

In vigore dal 15 lug 1942
Le mancanze di cui agli sono contestate per iscritto all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue discolpe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-51

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