Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo IIICapo I

Art. 36

In vigore dal 15 lug 1942
La riduzione dello stipendio o paga consiste nella trattenuta di una quota mensile di stipendio o paga e del supplemento di servizio attivo o supplemento giornaliero non superiore ad un quinto dei medesimi e per un periodo di tempo da uno a sei mesi. Sono mancanze punite con la riduzione dello stipendio o paga: 1° la maggiore gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui all'; 2° il presentare domande collettive; 3° il ritardo nell'iniziare un servizio comandato o comunque l'inosservanza dell'orario di servizio; 4° l'ubriachezza occasionale; 5° le tresche scandalose; 6° il contrarre debiti occasionati da vizi od il contrarne in ogni modo con persone aventi relazioni d'affari con il Corpo; 7° l'insolvenza abituale; 8° la violazione del segreto d'ufficio quando non ne siano derivate conseguenza dannose; 9° la disobbedienza agli ordini superiori; 10° l'altercare con vie di fatto tra colleghi e l'usare modi inurbani o sconvenienti con chicchessia; 11° il trattenersi in luoghi o con persone e compagnie sconvenienti, quando ciò non sia giustificato da necessità di servizio; 12° il trattenersi in postriboli o in esercizi pubblici a giocare, bere o gozzovigliare, in modo comunque sconveniente al prestigio del Corpo, ancorchè fuori servizio; 13° il reclamo contro i superiori riconosciuto manifestamente infondato; 14° il chiedere e l'accettare mance, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo; 15° il prendere parte in caserma a giuochi non consentiti dal Comando; 16° l'abituale inesattezza ed ingiustificato ritardo nel riferire ai propri superiori le mancanze dei dipendenti; 17° la parzialità, l'ingiustizia palese, i modi abitualmente sconvenienti e qualunque grave abuso di autorità verso i dipendenti; 18° il tollerare l'indebita introduzione in Caserma, per traffico, di commestibili, vino od altri generi; 19° il dare prova di grave o continuata negligenza nell'esercizio del comando o nel mantenimento della disciplina; 20° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità. La riduzione dello stipendio o paga, implica il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.
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