Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo III›Capo I
Art. 37
In vigore dal 15 lug 1942
La sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga consiste nell'allontanamento dal servizio da 1 a 6 mesi nonché nel divieto di indossare la divisa durante il tempo in cui dura la punizione.
Tale punizione si applica per:
1° la maggior gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui al precedente articolo;
2° l'assenza di iniziativa in casi di sinistri;
3° l'ubriachezza in servizio e l'ubriachezza abituale fuori servizio;
4° l'assenza dal servizio non autorizzata fino a 5 giorni;
5° l'allontanarsi dalla caserma o dal posto di servizio contro il divieto dei superiori;
6° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;
7° l'avere preparato od inviato esposti anonimi ai superiori gerarchici o ad altre autorità;
8° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-37