Art. 37
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo IIICapo I

Art. 37

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In vigore dal 15 lug 1942
La sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga consiste nell'allontanamento dal servizio da 1 a 6 mesi nonché nel divieto di indossare la divisa durante il tempo in cui dura la punizione. Tale punizione si applica per: 1° la maggior gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui al precedente articolo; 2° l'assenza di iniziativa in casi di sinistri; 3° l'ubriachezza in servizio e l'ubriachezza abituale fuori servizio; 4° l'assenza dal servizio non autorizzata fino a 5 giorni; 5° l'allontanarsi dalla caserma o dal posto di servizio contro il divieto dei superiori; 6° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio; 7° l'avere preparato od inviato esposti anonimi ai superiori gerarchici o ad altre autorità; 8° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.
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