Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 32
In vigore dal 15 lug 1942
All'ufficiale già punito ed a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.
Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di un sanzione meno grave, devono essergli restituiti in tutto o in parte gli stipendi non percepiti, se la punizione anteriore abbia avuto per effetto la privazione o la riduzione dello stipendio, salvo deduzione, nel primo caso, di quanto sia stato corrisposto alla moglie ed ai figli a titolo di assegno alimentare.
Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.
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