Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 27
In vigore dal 15 lug 1942
Chiusa la trattazione orale, la Commissione, ritiratisi il direttore generale dei Servizi antincendi e l'incolpato, procede alle proprie risoluzioni.
Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato e, successivamente, se necessario, le altre.
Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e dell'anzianità dei componenti la Commissione.
Questa deve prendere le sue risoluzioni secondo il libero convincimento dei commissari, acquistato dal coscienzioso esame di tutti gli elementi emersi durante la trattazione orale o rilevati dagli atti, tenendo conto anche di quanto risulti da un eventuale giudizio penale.
La Commissione, qualora ritenga che l'ufficiale sia colpevole ma non passibile di punizione superiore alla riduzione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta quest'ultima, ovvero il rimprovero scritto.
Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione di disciplina, è steso verbale, firmato dal presidente, dai membri e dal segretario. L'originale di detto verbale con gli atti del procedimento è conservato presso la segreteria della Commissione e una copia è, dalla segreteria medesima, comunicata alla Direzione generale dei servizi antincendi per gli ulteriori provvedimenti.
Storico versioni
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