Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 29
In vigore dal 15 lug 1942
Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione in sunto nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
L'inserzione nella Gazzetta Ufficiale è esente da spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-29