Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 25

In vigore dal 15 lug 1942
Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento. Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-25

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