Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 25
In vigore dal 15 lug 1942
Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento.
Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-25