Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 24

In vigore dal 15 lug 1942
Qualora il fatto addebitato all'ufficiale abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso fermo l'obbligo dei pubblici uffici di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-24

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