Art. 29
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 29

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In vigore dal 15 lug 1942
Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione in sunto nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno. L'inserzione nella Gazzetta Ufficiale è esente da spese.
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