Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 45
23 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti del procedimento disciplinare che lo riguardano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-45