Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo II

Art. 13

In vigore dal 15 lug 1942
La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi ed importa l'allontanamento dal servizio, nonché il divieto di indossare la divisa. Essa è inflitta: a) per recidiva nelle mancanze di cui all' o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate agli del presente regolamento; b) per disobbedienza agli ordini superiori; c) per mancanza di iniziativa in caso di sinistri; d) per aver fatto, palesemente o di nascosto, pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o per avervi concorso; e) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi; f) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia, portato conseguenze dannose; g) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato e del Corpo o a quello dei privati nei loro rapporti con lo Stato o con il Corpo, e derivato da negligenza, nell'adempimento dei doveri d'ufficio; h) per offesa al decoro dell'Amministrazione; i) per uso dell'impiego ai fini personali; l) per qualunque manifestazione collettiva, che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità; m) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; n) per abbandono del posto affidato, quando non ne siano derivate conseguenze dannose; o) per altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-13

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Art. 13 Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo