Art. 13
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo II

Art. 13

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In vigore dal 15 lug 1942
La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi ed importa l'allontanamento dal servizio, nonché il divieto di indossare la divisa. Essa è inflitta: a) per recidiva nelle mancanze di cui all' o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate agli del presente regolamento; b) per disobbedienza agli ordini superiori; c) per mancanza di iniziativa in caso di sinistri; d) per aver fatto, palesemente o di nascosto, pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o per avervi concorso; e) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi; f) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia, portato conseguenze dannose; g) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato e del Corpo o a quello dei privati nei loro rapporti con lo Stato o con il Corpo, e derivato da negligenza, nell'adempimento dei doveri d'ufficio; h) per offesa al decoro dell'Amministrazione; i) per uso dell'impiego ai fini personali; l) per qualunque manifestazione collettiva, che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità; m) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; n) per abbandono del posto affidato, quando non ne siano derivate conseguenze dannose; o) per altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.
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