Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo II
Art. 13
45 / 70In vigore dal 15 lug 1942
La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi ed importa l'allontanamento dal servizio, nonché il divieto di indossare la divisa.
Essa è inflitta:
a) per recidiva nelle mancanze di cui all' o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate agli del presente regolamento;
b) per disobbedienza agli ordini superiori;
c) per mancanza di iniziativa in caso di sinistri;
d) per aver fatto, palesemente o di nascosto, pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o per avervi concorso;
e) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
f) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia, portato conseguenze dannose;
g) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato e del Corpo o a quello dei privati nei loro rapporti con lo Stato o con il Corpo, e derivato da negligenza, nell'adempimento dei doveri d'ufficio;
h) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
i) per uso dell'impiego ai fini personali;
l) per qualunque manifestazione collettiva, che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;
m) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
n) per abbandono del posto affidato, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;
o) per altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-13