DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo VICapo I

Art. 197

Processi di primo grado nei quali non è avvenuta la comparizione delle parti.

In vigore dal 8 gen 1942
Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore il codice non sono scaduti i termini fissati nell'atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati negli del codice e inoltre la carta bollata e la somma indicata nell'. Se la scadenza del termine coincide col giorno dell'entrata in vigore del codice o non restano alle parti almeno dieci giorni per la costituzione, questa deve farsi nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice. Se nessuna delle parti si costituisce in termine il processo si estingue. Entro un mese dalla scadenza del termine di comparizione fissato nell'atto di citazione o prorogato a norma del comma precedente, le parti debbono inoltre integrare con comparsa le loro deduzioni, indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti a norma degli del codice. Entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, le parti debbono proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma e con gli effetti di cui all' del codice. Se il termine fissato nell'atto di citazione è scaduto prima del giorno in cui entra in vigore il codice senza che le parti si siano costituite, queste debbono riassumere la causa con atto di citazione nel termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-197

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