Art. 193
Giuramento del curatore dell'eredità giacente.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-193
Giuramento del curatore dell'eredità giacente.
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La disposizione stabilisce un passaggio obbligatorio per il curatore di un'eredità giacente prima che possa svolgere la propria attività. Nello specifico, il curatore ha il dovere di presentarsi davanti al pretore per pronunciare un giuramento formale. Con questo atto, egli si assume l'impegno solenne di custodire e gestire in modo fedele tutti i beni che compongono l'eredità.
La norma mira a garantire che la gestione del patrimonio ereditario temporaneamente privo di titolare avvenga con fedeltà e diligenza, vincolando formalmente il curatore ai suoi doveri prima dell'inizio dell'incarico.
Si applica al soggetto nominato curatore dell'eredità giacente e al pretore davanti al quale deve essere reso il giuramento.
Un professionista viene incaricato come curatore per amministrare i beni lasciati da una persona deceduta senza eredi noti. Prima di poter prendere possesso dei beni, incassare crediti o provvedere alle spese di gestione, egli deve recarsi dal pretore e prestare il prescritto giuramento di fedele custodia e amministrazione.
Obbligo per il curatore dell'eredità giacente di prestare giuramento davanti al pretore prima di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.