DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo V
Art. 194
Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione.
In vigore dal 8 gen 1942
Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell' del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-194