Art. 194 · Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo V

Art. 194

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Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione.

In vigore dal 8 gen 1942
Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell' del codice.
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