DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo V
Art. 192
Modalità di chiusura dell'inventario.
In vigore dal 8 gen 1942
L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-192