DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo V
Art. 188
Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione.
In vigore dal 8 gen 1942
La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia.
Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sè e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli e seguenti del codice se è fatta posteriormente.
Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.
Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.
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