DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo IV
Art. 186
Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione.
In vigore dal 8 gen 1942
Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615, 618 e 619 del codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-186