DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo IV
Art. 182
Intimazione al detentore del pegno.
In vigore dal 8 gen 1942
Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-182