DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo IV

Art. 180

Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato.

In vigore dal 8 gen 1942
L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante. Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-180

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