DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 175
Convocazione delle parti per l'incanto.
In vigore dal 8 gen 1942
Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo 569 del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-175