Art. 172
Cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-172
Cancellazione della trascrizione del pignoramento.
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La disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione non può ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento senza aver prima ascoltato le parti coinvolte. Questo obbligo si applica nei casi previsti dall'articolo 562 del codice di procedura civile. Inoltre, lo stesso dovere sussiste in ogni altra circostanza in cui il giudice debba dichiarare l'inefficacia del pignoramento a seguito dell'estinzione del processo.
La norma garantisce il rispetto del contraddittorio tra le parti prima che venga ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento. In questo modo si assicura che creditori e debitori possano esprimere la loro posizione prima della perdita di efficacia del vincolo sui beni.
Si applica al giudice dell'esecuzione e a tutte le parti coinvolte nel processo esecutivo (creditori e debitore).
Durante un processo esecutivo immobiliare si verifica una causa di estinzione della procedura. Prima di emettere il provvedimento con cui dichiara l'inefficacia del pignoramento e ne ordina la cancellazione dai registri immobiliari, il giudice dell'esecuzione convoca e ascolta il creditore e il debitore.
Obbligo per il giudice dell'esecuzione di sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.