DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 172
103 / 307Cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In vigore dal 8 gen 1942
Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del codice e in gni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-172