DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 170
Atto di pignoramento immobiliare.
In vigore dal 8 gen 1942
L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo 555 del codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell' del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-170