DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo III

Art. 171

Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode.

In vigore dal 8 gen 1942
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-171

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