DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 171
Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode.
In vigore dal 8 gen 1942
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-171