DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 178
Procedimento di rendiconto.
In vigore dal 8 gen 1942
Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.
Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-178