DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo V
Art. 196
AbrogatoReclamo contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo.
In vigore dal 17 apr 1994
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 25
Note all'articolo
- La L. 5 gennaio 1994, n. 25 ha disposto (con l'art. 27, comma 3) che "Qualora il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso e' prorogato sino al trentesimo giorno".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-196