DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo VICapo I

Art. 198

Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse.

In vigore dal 8 gen 1942
Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli del codice e dall' in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-198

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