DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 198
Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse.
In vigore dal 8 gen 1942
Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli del codice e dall' in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-198