DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 202
Prima udienza di trattazione.
In vigore dal 8 gen 1942
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli si applicano le disposizioni dell' del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-202