DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo VICapo I

Art. 207

Termini per le impugnazioni.

In vigore dal 8 gen 1942
I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-207

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