DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 211
Processi d'appello nei quali le parti sono già comparse.
In vigore dal 8 gen 1942
Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli .
Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell' e, se l'impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all'impugnazione, ma il giudice d'appello può richiedere al cancelliere del giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio che sono necessari per decidere sull'impugnazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-211