DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 215
Cause davanti alla corte suprema di cassazione.
In vigore dal 8 gen 1942
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è stato proposto ricorso per cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente.
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice sono stati depositati il ricorso e il controricorso o se i termini per il deposito di essi sono scaduti, si applicano il procedimento le disposizioni degli articoli 374 e seguenti del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-215