DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo VICapo I

Art. 217

Riassunzione davanti al giudice di rinvio.

In vigore dal 8 gen 1942
Le disposizioni degli si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-217

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